Come stabilito dalla Costituzione italiana, art. 32, com. 1 lo Stato italiano garantisce cure gratuite agli indigenti e tale compito può essere compreso nell’ambito delle più generali funzioni assistenziali attribuite ai Comuni dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 e riconfermate dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art.13.
I comuni stessi possono espletare le proprie funzioni assistenziali nei confronti di tali soggetti con propri fondi di bilancio.
Gli aventi diritto sulla base dei criteri che seguono, sono i seguenti:
- titolari di assistenza economica continuativa (erogata dal Servizio Socioassistenziale del Consorzio CIDIS)
- minori in affidamento etero familiare soggetti a provvedimento del Tribunale
- per i Minori (su dichiarazione del Servizio Socio-Assistenziale del Consorzio CIDIS)
- possessori di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 6.500,00 €.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio politiche sociali.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:44.11