I cantieri di lavoro possono essere attivati da organismi di diritto pubblico ed enti pubblici per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità con l’utilizzo temporaneo e straordinario di persone per facilitarne l’inserimento lavorativo e favorirne l’inclusione sociale. (Legge regionale 22/12/2008, n. 34, art. 32).
Queste iniziative di impiego temporaneo prevedono un sostegno al reddito e la loro durata varia da 40 a 260 giornate. I soggetti interessati sono i lavoratori inoccupati e disoccupati con età maggiore di 44 anni o soggetti segnalati dai servizi sociali in condizione di difficoltà, per partecipare ad attività di:
- rimboschimento
- sistemazione montana
- costruzione di opere di pubblica utilità
- piccola manutenzione del patrimonio pubblico
- realizzazione di servizi di pubblica utilità, per esempio interventi nel campo dell’ambiente dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici.
I progetti possono essere integrati con percorsi di formazione per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro e svolgere attività di servizio pubblico.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Piemonte.
Approfondimenti
Oltre a gestire i progetti, la Regione autorizza l'apertura e programma i cantieri in base alle richieste provenienti dagli enti locali.
La Regione valuta i progetti pervenuti, prepara una graduatoria e assegna direttamente agli enti beneficiari le risorse stanziate fino al loro esaurimento.
Gli interessati devono rivolgersi al proprio Comune di residenza, per sapere se intende attuare i cantieri di lavoro, e ai centri per l'Impiego per informazioni dettagliate, assistenza e orientamento.